Estratto del DPCM 02/03/2021

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)

Capo III

Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla

Art. 20


Attivita' di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento


1. Sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale

bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad

attivita' differente.

2. Sono sospese le attivita' dei parchi tematici e di divertimento.

E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo

svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche non

formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui

affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli

di sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida del

Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.


Capo V

Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa

Art. 39


Disposizioni applicabili in zona rossa


1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui

all'art. 38, comma 1, nelle zone rosse si applicano, oltre alle

misure previste sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al

Capo III ove non siano previste misure piu' rigorose ai sensi del

presente Capo.

Art. 40


Misure relative agli spostamenti in zona rossa


1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori

in zona rossa nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che

per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o

situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' consentito

il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari

ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti

in cui la stessa e' consentita.

3. Il transito sui territori in zona rossa e' consentito qualora

necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a

restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono

consentiti ai sensi del presente decreto.