Estratto del DPCM 02/03/2021
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)
Capo III
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla
Art. 20
Attivita' di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento
1. Sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale
bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad
attivita' differente.
2. Sono sospese le attivita' dei parchi tematici e di divertimento.
E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo
svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche non
formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui
affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli
di sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida del
Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.
Capo V
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa
Art. 39
Disposizioni applicabili in zona rossa
1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui
all'art. 38, comma 1, nelle zone rosse si applicano, oltre alle
misure previste sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al
Capo III ove non siano previste misure piu' rigorose ai sensi del
presente Capo.
Art. 40
Misure relative agli spostamenti in zona rossa
1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori
in zona rossa nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che
per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari
ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti
in cui la stessa e' consentita.
3. Il transito sui territori in zona rossa e' consentito qualora
necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono
consentiti ai sensi del presente decreto.